COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 10 dicembre 2009
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 10 dicembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 26 della Società U.S. TRENTA.
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 63 del 19.11.2009 (Squalifica del capitano ARNIERI Giovanni fino al 19.11.2011).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
che il Giudice Sportivo Territoriale, con C.U. n.63 del 19.11.2009 del Comitato Regionale Calabria, ha squalificato fino al 19.11.2011
il calciatore della Società U.S.Trenta, Arnieri Giovanni, nella qualità di capitano, in luogo dell’autore materiale del calcio sferrato
all’arbitro, colpendolo, in occasione delle proteste susseguenti alla convalida di una rete avvenuta nel corso della gara Serrapedace
Calcio - U.S. Trenta del 15.11.2009.
La decisione del giudice di prime cure, impugnata dalla reclamante, appare corretta a questa Commissione in quanto, ai sensi e per
gli effetti dell’art.3, co.2, del C.G.S., il calciatore che funge da capitano risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della
gara, in danno degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato.
Peraltro, per poter far cessare gli effetti del provvedimento adottato, la reclamante avrebbe dovuto individuare l’autore dell’atto, ai
sensi del I cpv. della suddetta norma, circostanza, questa, non verificatasi nel caso in esame.
Relativamente all’entità della sanzione, la stessa appare alquanto eccessiva, in considerazione della natura, dell’entità e delle
modalità dei fatti verificatisi, con particolare riferimento all’assenza di conseguenze lesive ai danni dell’arbitro e pertanto, la stessa
deve essere in questa sede congruamente ridotta.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, delibera di:
- ridurre la squalifica al calciatore ARNIERI Giovanni, squalificato in qualità di capitano ex art.3, comma 2, del C.G.S., fino al 19
NOVEMBRE 2010;
dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della società reclamante.