COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 10 dicembre 2009

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 10 dicembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 27 della Società CATANZARO LIDO 2004

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 63

del 19.11.2008 (Ammenda di € 300,00).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

Nel reclamo si assume che i fatti non siano stati riportati in maniera fedele, in particolare si assume che la gravità delle proteste

imputate ai sostenitori del Catanzaro Lido 2004 vada fortemente ridimensionata, atteso che la gara si giocava in campo avverso e

nessun sostenitore aveva seguito la propria squadra.

Tale versione non può trovare accoglimento, tuttavia i fatti per come narrati dall’arbitro richiedono una rimodulazione della

ammenda che va ridotta a € 200,00.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce l’ammenda a € 200,00 (duecento/00) e dispone accreditarsi la tassa sul conto della

società reclamante.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it