COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 10 dicembre 2009

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 10 dicembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 28 della Società U.S.D. SANPIETRESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato

Ufficiale n° 29 del 25.11.2009 (Squalifica del calciatore SACCO Giovanni fino al 31.05.2010, squalifica del calciatore

SINOPOLI Antonio per QUATTRO gare).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la società reclamante;

RILEVA

preliminarmente, che si rende necessario sospendere il giudizio relativamente alla squalifica fino al 31.05.2010 del calciatore Sacco

Giovanni, al fine di poter ascoltare il direttore di gara per gli opportuni approfondimenti e, per tale motivo, dispone lo stralcio del

reclamo.

Per quanto attiene, invece, alla squalifica di quattro gare effettive irrogata al calciatore Sinopoli Antonio, reo di aver proferito parole

offensive e minacciose all’indirizzo dell’arbitro, l’adita Commissione ritiene conforme a giustizia di dover operare una riduzione della

stessa in considerazione dell’entità e delle modalità dei fatti verificatisi;

P.Q.M.

sospende il giudizio relativamente alla squalifica irrogata al calciatore Sacco Giovanni, disponendo la convocazione a chiarimenti

dell’arbitro della gara San Pietrese - Fortitudo Lamezia del 22.11.2009;

dispone, in parziale accoglimento del reclamo, la riduzione della squalifica inflitta al calciatore SINOPOLI Antonio a TRE gare

effettive;

dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

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