COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 10 dicembre 2009
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 10 dicembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 28 della Società U.S.D. SANPIETRESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato
Ufficiale n° 29 del 25.11.2009 (Squalifica del calciatore SACCO Giovanni fino al 31.05.2010, squalifica del calciatore
SINOPOLI Antonio per QUATTRO gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;
RILEVA
preliminarmente, che si rende necessario sospendere il giudizio relativamente alla squalifica fino al 31.05.2010 del calciatore Sacco
Giovanni, al fine di poter ascoltare il direttore di gara per gli opportuni approfondimenti e, per tale motivo, dispone lo stralcio del
reclamo.
Per quanto attiene, invece, alla squalifica di quattro gare effettive irrogata al calciatore Sinopoli Antonio, reo di aver proferito parole
offensive e minacciose all’indirizzo dell’arbitro, l’adita Commissione ritiene conforme a giustizia di dover operare una riduzione della
stessa in considerazione dell’entità e delle modalità dei fatti verificatisi;
P.Q.M.
sospende il giudizio relativamente alla squalifica irrogata al calciatore Sacco Giovanni, disponendo la convocazione a chiarimenti
dell’arbitro della gara San Pietrese - Fortitudo Lamezia del 22.11.2009;
dispone, in parziale accoglimento del reclamo, la riduzione della squalifica inflitta al calciatore SINOPOLI Antonio a TRE gare
effettive;
dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.