COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 10 dicembre 2009
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 10 dicembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 29 della Società A.S. MORELLI 2002
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 66 del 26.11.2009 (Inibizione fino al 8.6.2010 al dirigente OCCHIUTO Antonio, inibizione fino al 8.12.2009 al dirigente
FILICE Marco, squalifica del calciatore OCCHIUTO Marcello per DUE GARE).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;
RILEVA
- in via preliminare, che:
1. il reclamo de quo è inammissibile relativamente all’inibizione del dirigente Occhiuto Antonio ed alla squalifica del calciatore
Occhiuto Marcello, essendo stato sottoscritto dal Presidente Filice Marco, inibito: infatti, per consolidata giurisprudenza CAF, il
presidente di società che in primo grado sia stato colpito da inibizione temporanea, può inoltrare reclamo per la sanzione che lo
riguarda personalmente ma non può fare altrettanto per le punizioni che abbiano colpito, nello stesso contesto, la società medesima
o altri tesserati di questa;
2. inoltre, la squalifica per due gare comminata al calciatore Occhiuto Marcello non è impugnabile, così come disposto dall’art.45,
comma 3, lett.a, del C.G.S.;
- che dal rapporto, con relativo supplemento, dell’arbitro della gara Ass. Comprensorio Presilano - A.S. Morelli 2002, disputatasi
giorno 21.11.2009, risulta che al 24° del II tempo l’arbitro allontanava dal terreno di gioco il Presidente della società A.S. Morelli
2002, Filice Marco, reo di proteste molto vivaci a seguito di una decisione tecnica adottata dal direttore di gara e di essere entrato
abusivamente in campo;
ritenuta congrua ed adeguata ai fatti ascritti al Presidente Filice Marco la sanzione irrogata dal giudice di prime cure (cfr. C.U. n.66
del 26.11.2009 del Comitato Regionale Calabria);
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo relativamente alla sanzione inflitta al dirigente OCCHIUTO Antonio ed al calciatore OCCHIUTO
Marcello, per i motivi indicati in premessa;
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.