COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 10 dicembre 2009
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 10 dicembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 30 della Società A.P. BRANCALEONE.
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 66 del 26.11.2009 (Squalifica del calciatore CRIACO Francesco per TRE gare)
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
- in via preliminare, che l’ordinamento disciplinare sportivo pone il rapporto arbitrale quale fonte assoluta e privilegiata di prova che
non può essere disattesa per la negazione degli incolpati (cfr. art.35, comma 1, I cpv, del C.G.S.);
- che, dal rapporto dell’arbitro della gara Montepaone - Brancaleone del 22.11.2009, risulta che al 23° del II tempo il calciatore
Criaco Francesco del Brancaleone veniva espulso per avere colpito con una gomitata al volto un calciatore avversario, mentre il
gioco era in svolgimento in un’altra parte del campo;
ritenuta congrua ed adeguata all’atto di violenza posto in essere dal calciatore summenzionato la squalifica irrogata dal Giudice
Sportivo Territoriale (cfr. C.U. n.66 del 26.11.2009 del Comitato Regionale Calabria);
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.