COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 17 dicembre 2009
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 17 dicembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 32 della Società A.C. COMERCONI.
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al
Comunicato Ufficiale n° 25 del 18.11.2009 ( Inibizione fino al 18.01.2010 al Dirigente BARILLARI Salvatore; squalifica del
messaggatore CAMPISI Michele fino al 18.01.2010; ammenda di € 150,00 e diffida;mancata omogolazione del risultato della
gara del 15.11.2009 Mileto 1986-Comerconi 2005 per preannuncio reclamo della Società A.S.D.Mileto 1986, non notificato).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto che dalla lettura degli atti ufficiali di gara, ed in particolare dal supplemento di referto risulta che:
il sig. Barillari Salvatore, Presidente della AC Comerconi, veniva espulso al 20° del 1° t. per proteste e per entrata abusiva in campo
durante la gara.
Al termine della gara, lo stesso sig. Barillari, insieme ad alcuni calciatori della sua squadra, non identificati, spintonava
ripetutamente l'arbitro impedendogli di raggiungere gli spogliatoi, minacciandolo di aggressione, unitamente ad alcuni tifosi del
Comerconi.
L'arbitro riusciva a raggiungere indenne gli spogliatoi solo grazie all'intervento di alcuni dirigenti della squadra avversaria.
Nel contempo, sempre a fine gara, il sig. Campisi Michele, massaggiatore del Comerconi, spingeva al petto l'arbitro proferendo nei
suoi confronti frasi offensive, venendo poi allontanato con forza dal Presidente della squadra avversaria.
Alla stregua di quanto sopra, appare incontrovertibile la rappresentazione dei fatti riferita del direttore di gara, costituendo gli atti
ufficiali prova privilegiata.
Per quanto riguarda il risultato della gara, inizialmente non omologato per il preannuncio di reclamo dell'ASD Mileto, si prende atto
che il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia, rilevato che l'ASD Mileto non ha fatto pervenire nei termini i
motivi a sostegno del preannuncio di reclamo, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.28 del 2.12.2009 ha confermato il
risultato raggiunto sul campo di 2-2.
Considerato che le sanzioni inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.