COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 12.11.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO da parte del PROCUR

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 12.11.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO della A.S.D. MOBILIERI SUTRIO, del suo PRESIDENTE sig. Carlo DI LENA e del tesserato Mauro ANDREOTTI.

Con raccomandata 10 agosto 2009, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale:

-  i sigg.ri:

  Carlo DI LENA, nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale della A.S.D. MOBILIERI SUTRIO,

per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma I, del C.G.S., con riferimento all’art. 40, comma IV, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., per “aver sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore Mauro Andreotti senza aver effettuato con la necessaria diligenza le opportune verifiche volte ad identificare l’esistenza di possibili ostacoli di natura contrattuale avverso il richiesto tesseramento”.

·  Mauro ANDREOTTI, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S.D. Porpetto,

per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma I, del C.G.S., con riferimento all’art. 40, comma IV, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., per “aver sottoscritto una richiesta di tesseramento per la società A.S.D. MOBILIERI SUTRIO mentre era ancora tesserato per diversa società sportiva”.

·  la A.S.D. MOBILIERI SUTRIO, per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4 comma I del C.G.S, in conseguenza degli addebiti ascritti al proprio Presidente.

Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. i deferiti, Presidente, tesserati e Società, e la Procura Federale per la riunione del 29 ottobre 2009, nessuna difesa scritta è pervenuta entro i termini.

All'udienza del 29 ottobre 2009, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA, i deferiti sig. Mauro ANDREOTTI e Carlo DI LENA, quest’ultimo per sé e in rappresentanza della A.S.D. MOBILIERI SUTRIO.

Dato luogo alla discussione, le parti all’esito della stessa concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni. Il sig. Carlo DI LENA dichiarava di aver contattato il Sig. Andreotti solo per una collaborazione nel caso di necessità, anche in considerazione dell’avanzata età del calciatore, e di aver confidato sul fatto che il Sig. Andreotti gli aveva riferito di essere tesserato con altra società (nel caso di specie A.S.D. Porpetto) solamente come dirigente e non come calciatore. Il Sig Mauro ANDREOTTI confermava le dichiarazioni del Presidente, sottolineando di non aver mai giocato con la A.S.D. Porpetto, ove aveva prestato attività solo come dirigente, assumendosi la responsabilità per quanto accaduto.

Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni:

Quanto al sig. Mauro ANDREOTTI: squalifica per mesi 3 (tre);

Quanto al sig. Carlo DI LENA: inibizione per mesi 6 (sei);

Quanto alla A.S.D. MOBILIERI SUTRIO: € 1.000,00 (mille) di ammenda.

Nel corso del dibattimento i deferiti presenti hanno concordato con il Sostituto Procuratore Federale ai sensi dell’art. 23 CGS, la applicazione delle sanzioni in misura ridotta nei seguenti termini:

Quanto al sig. Mauro ANDREOTTI: squalifica per mesi 2 (due);

Quanto al sig. Carlo DI LENA: inibizione per mesi 4 (quattro);

Per quanto concerne la posizione della società A.S.D. MOBILIERI SUTRIO, il Presidente Di Lena ha ritenuto di non accedere all’applicazione delle sanzioni in misura ridotta prevista dall’art. 23 CGS, e richiamandosi a quanto dichiarato nel corso della sua audizione, ha chiesto che venisse contenuta nel minimo edittale la pena dell’ammenda richiesta dalla Procura Federale.

La motivazione: La responsabilità dei deferiti è dimostrata in maniera inequivocabile dall’attività istruttoria condotta dalla Procura Federale ed è provata dai documenti agli atti. L’art. 40/4 delle NOIF stabilisce che non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società. I deferiti hanno ammesso la loro responsabilità, e il doppio tesseramento è inconfutabile.

Per tali motivi il deferimento risulta fondato, e di conseguenza vanno affermate le responsabilità dei sigg.ri Carlo DI LENA e Mauro ANDREOTTI per quanto accertato a loro carico. Gli stessi hanno concordato con il Sostituto Procuratore Federale ai sensi dell’art. 23 CGS l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, e la C.D.T. ritiene corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate.

Per quanto riguarda la società A.S.D. MOBILIERI SUTRIO, deferita per responsabilità diretta e oggettiva, la Commissione ritiene che alla superficialità, all’eccessiva leggerezza nell’agire degli attori della presente vicenda, si sia aggiunta l’ignoranza delle norme federali: quanto alla superficialità dell’agire, né l’uno né l’altro ha posto in essere le verifiche necessarie con la dovuta diligenza e cautela nel tesseramento del calciatore; quanto all’ignoranza delle norme, anche accogliendo la tesi difensiva, in ogni caso sarebbe stata violata la lettera dell’art. 21 u.c. NOIF secondo la quale “I dirigenti delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici né assumere la qualifica di dirigente o di collaboratore in altra società associata nella stessa Lega”. Così, spaziando nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti, è vietato che un dirigente di una società, anche in ipotesi di una società meridionale, si tesseri quale calciatore nel Campionato Carnico, anch’esso soggetto alla LND, come successo nella fattispecie.

P.Q.M.

La C.D.T. FVG dispone:

- di inibire il Presidente della A.S.D. MOBILIERI SUTRIO Carlo DI LENA per mesi 4 (quattro), a tutto il 12 marzo 2010;

- di squalificare il Sig Mauro ANDREOTTI, per mesi 2 (due), a tutto il 12 gennaio 2010;

- di comminare alla società A.S.D. MOBILIERI SUTRIO l’ammenda di € 500,00 (cinquecento).

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