COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 78 del 4/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALBALONGA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQU
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 78 del 4/1/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALBALONGA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE CLEMENTE VITO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 71 DEL 10.12.2009
(Gara: SAN LORENZO – ALBALONGA del 5.12.2009 – Campionato Jun. Reg.)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società ALBALONGA ricorre avverso il provvedimento di squalifica per 4 gare inflitte all’allenatore CLEMENTE VITO con il C.U. indicato in epigrafe;
ritenuto che, ai sensi dell’art. 45 non sono impugnabili in alcuna sede provvedimenti disciplinari nei confronti di tecnici inferiori ad un mese.
Questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo in argomento, confermando, per l’effetto, la squalifica di 4 gare inflitte all’allenatore CLEMENTE VITO.
La tassa reclamo va incamerata.
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