COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 82 dell’ 8/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VJS VELLETRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQ
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 82 dell’ 8/1/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VJS VELLETRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 2 GARE A CARICO DEL CALCIATORE VISENTIN FRANCESCO ANTONIO E PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CIOCCARI FILIPPO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 41 DEL 17.12.2009
(Gara: DILETTANTI FALASCHE – VJS VELLETRI del 13.12.2009 – Campionato Giov.mi Reg.li)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
ritenuto, preliminarmente, che ai sensi dell’art. 45 del C.G.S., non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti disciplinari a carico di calciatori fino a 2 gare;
La reclamante nel proprio ricorso fa presente che l’arbitro avrebbe scambiato i nominativi dei calciatori, addossando la responsabilità di quanto repertato a carico del calciatore CIOCCARI FILIPPO invece che al calciatore VISENTIN FRANCESCO ANTONIO.
Visti gli atti ufficiali e sentito l’arbitro, il quale in un supplemento di rapporto, ha categoricamente escluso che possa essersi trattato di un errore e che pertanto a rivolgergli le frasi offensive e minacciose ed espressioni di contenuto razzista è stato il calciatore CIOCCARI FILIPPO e non il calciatore VISENTIN FRANCESCO ANTONIO, squalificato per 2 gare effettive.
Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale ritenuto inammissibile il reclamo verso la squalifica per 2 gare a carico del calciatore VISENTIN, non può che confermare la sanzione inflitta al calciatore CIOCCARI FILIPPO che è del tutto congrua rispetto al comportamento particolarmente offensivo tenuto nei confronti dell’arbitro stesso.
Conseguentemente,
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il ricorso, ai sensi dell’art. 45 del C.G.S. per la squalifica di 2 gare inflitte al calciatore VISENTIN FRANCESCO ANTONIO.
Di confermare per l’effetto la squalifica per 6 gare a carico del calciatore CIOCCARI FILIPPO.
La tassa reclamo va incamerata.
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