COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 82 dell’ 8/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VJS VELLETRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQ

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 82 dell’ 8/1/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ VJS VELLETRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 2 GARE A CARICO DEL CALCIATORE VISENTIN FRANCESCO ANTONIO E PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CIOCCARI FILIPPO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 41 DEL 17.12.2009

(Gara: DILETTANTI FALASCHE – VJS VELLETRI del 13.12.2009 – Campionato Giov.mi Reg.li)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe;

ritenuto, preliminarmente, che ai sensi dell’art. 45 del C.G.S., non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti disciplinari a carico di calciatori fino a 2 gare;

La reclamante nel proprio ricorso fa presente che l’arbitro avrebbe scambiato i nominativi dei calciatori, addossando la responsabilità di quanto repertato a carico del calciatore CIOCCARI FILIPPO invece che al calciatore VISENTIN FRANCESCO ANTONIO.

Visti gli atti ufficiali e sentito l’arbitro, il quale in un supplemento di rapporto, ha categoricamente escluso che possa essersi trattato di un errore  e che pertanto a rivolgergli le frasi offensive e minacciose ed espressioni di contenuto razzista è stato il calciatore CIOCCARI FILIPPO e non il calciatore VISENTIN FRANCESCO ANTONIO, squalificato per 2 gare effettive.

Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale ritenuto inammissibile il reclamo verso la squalifica per 2 gare a carico del calciatore VISENTIN, non può che confermare la sanzione inflitta al calciatore CIOCCARI FILIPPO che è del tutto congrua rispetto al comportamento particolarmente offensivo tenuto nei confronti dell’arbitro stesso.

Conseguentemente,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il ricorso, ai sensi dell’art. 45 del C.G.S. per la squalifica di 2 gare inflitte al calciatore VISENTIN FRANCESCO ANTONIO.

Di confermare per l’effetto la squalifica per 6 gare a  carico del calciatore CIOCCARI FILIPPO.

La tassa reclamo va incamerata.

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