COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 82 dell’ 8/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING CLUB PALIANO AVVERSO I PROVVEDIMEN

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 82 dell’ 8/1/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING CLUB PALIANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA STESSA, DI INIBIZIONE FINO ALL’8.1.2010 DEL DIRIGENTE SCHIFALACQUA OSCAR , DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PICCIONI SIMONE  E PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CELLUPICA DIEGO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE ADOTTATE CON C.U. N. 19 DEL 17.12.2009

(Gara: SPORTING CLUB PALIANO – S. AMBROGIO del 17.12.2009 – Campionato Calcio a 5 Serie D Frosinone)

La Commissione Disciplinare,

considerato, preliminarmente, che ai sensi dell’art. 45 del C.G.S., non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti disciplinari a carico di dirigenti e tecnici fino ad un mese;

ritenuta l’urgenza di provvedere all’esame del ricorso relativamente al calciatore CAZZADOR GIAMMARCO;

considerato che la sanzione inflitta al calciatore predetto è ampiamente congrua in relazione al comportamento da lui tenuto (espulso per offese e minacce ad un avversario, a fine gara, entrava sul terreno di giuoco e reiterava le offese e le minacce a tesserati della squadra avversaria);

riservato ogni altro provvedimento a carico di Società e del tesserato della Società SPORTING CLUB PALIANO;

delibera

di dichiarare inammissibile il ricorso verso l’inibizione fino all’8.1.2010 a carico del Dirigente SCHIFALACQUA OSCAR;

di confermare la squalifica per 3 gare a carico del calciatore CAZZADOR GIAMMARCO.

Nulla sulla tassa reclamo.

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