COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 74 del 17/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ S. PIO X AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 74 del 17/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ S. PIO X AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.10.2010 A CARICO DEL CALCIATORE BELLINI FABIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 65 DEL 26.11.2009

(Gara: S. SEVERA – S. PIO X del 22.11.2009 – Campionato II Categoria)

La Società reclamante, in sede di ricorso e di audizione dalla stessa richiesta, sostiene che le motivazioni in ordine alle quali è stata inflitta la sanzione in epigrafe al proprio tesserato BELLINI FABIO non corrispondono alla realtà.

Afferma la stessa che l’aver calpestato i piedi all’arbitro e il tentativo di colpirlo da parte del suddetto calciatore debbono essere considerati, il primo quale gesto involontario, l’altro quale effetto di una erronea valutazione del Direttore di gara.

Infatti, continua la reclamante, in seguito ad un piccolo parapiglia  creatosi durante la partita, il BELLINI ha ricevuto una spinta per la quale si è trovato a calpestare involontariamente i piedi dell’arbitro e successivamente, nell’intento di divincolarsi dalla trattenuta di alcuni giovatori, ha dato l’impressione di volerlo colpire.

Aggiunge ancora la Società che, nella situazione sopra illustrata, di nervosismo dell’atleta, dovuta sia al fatto che la propria squadra già quasi da inizio gara aveva subito l’espulsione del portiere, sia al fatto che egli stesso, durante l’incontro, era stato oggetto di frequenti pesanti falli di gioco.

Per quanto precede, pur riconoscendo il negativo comportamento del proprio calciatore (del quale, peraltro, lo stesso si  è già, all’atto dell’espulsione e a gine gara, scusato con l’arbitro) la Società ribadisce la richiesta tesa ad ottenere la revoca o, in subordine, la riduzione del provvedimento di squalifica.

Questa Commissione, alla luce dell’esame degli atti ufficiali, da cui emerge pienamente confermata la sussistenza e la censurabilità dei gesti compiuti dall’atleta, ritiene congruo che  l’episodio possa essere lievemente ridimensionato e conseguentemente ricompreso enbtro limiti di minore gravità, al fine di rapportare l’entità della sanzione inflitta a quella abitulmente irrogata per circostanze analoghe.

Tutto ciò premesso, questo Organo Giudicante

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica a carico del calciatore BELLINI FABIO dal 30.10.2010 al 31.8.2010.

La tassa reclamo va restituita.

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