COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 24/09/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 2 – Procura Federale – Deferimento del signor Carreno Guerrero Yandri Emilio

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 11 del 24/09/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

Prot. n. 2 - Procura Federale - Deferimento del signor Carreno Guerrero Yandri Emilio, calciatore di nazionalità straniera, per viol. art. 1 comma 1 C.G.S. e del Circolo Deportivo Peruano per responsabilità oggettiva ex art. 4 c. 2 CGS.

Su segnalazione dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. la Procura Federale deferiva al giudizio della Commissione Disciplinare il calciatore di nazionalità ecuadoriana Carreno Guerrero Yandri Emilio e la società Circolo Sportivo Peruano colpevoli:

il calciatore della violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S., con riferimento all’art. 40 comma 6 delle N.O.I.F ed all’art. 10 commi 2 e 4 del C.G.S., per aver sottoscritto e presentato richiesta di tesseramento dichiarando falsamente di non aver mai giocato all’estero;la società Circolo Sportivo Peruano per responsabilità oggettiva per l’operato dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1 comma 5 C.G.S.

Dato corso agli incombenti istruttori, all’odierna riunione non si sono costituite le parti deferite le quali non si sono avvalse della facoltà di presentare memorie difensive. Per la Procura Federale è intervenuto l’avv. Marco Stefanini che ha sostenuto l’accusa di colpevolezza del calciatore e la responsabilità della società con le seguenti richieste sanzionatorie:

calciatore Carreno Guerrero Yandri Emilio: squalifica per mesi tre;società Circolo Sportivo Peruano: ammenda € 300 (euro trecento).

La Commissione Disciplinare, presa visione del carteggio allegato all’atto di deferimento, dal quale risulta dimostrata “per tabulas” l’infrazione contestata, non può che convenire con quanto sostenuto dell’accusa. In punto di determinazione delle sanzioni, mentre accoglie la richiesta proposta della Procura Federale per la Società, oggettivamente colpevole del comportamento mendace del tesserando giocatore ecuadoriano Carreno Guerrero Yandri Emilio, per quest’ultimo ritiene non doversi procedere stante il suo status di persona priva di tesseramento, quindi estranea all’organizzazione federale. La stessa Procura Federale, nell’atto di deferimento, definisce il Carreno Guerrero soggetto che ha svolto attività nell’interesse della società.

Per questi motivi la C.D. infligge alla Società Circolo Sportivo Peruano la sanzione dell’ammenda di € 300,00 e delibera di non doversi procedere nei confronti del calciatore ecuadoriano Carreno Guerrero Yandri Emilio.

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