COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 01/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 3 – Procura Federale – Deferimento del signor Carboni Alessio, calciatore te
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 12 del 01/10/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 3 - Procura Federale - Deferimento del signor Carboni Alessio, calciatore tesserato USD Pontedecimo e dei signori Bosio Maurizio e Abbatuccolo Mario, presidente e vicepresidente dell'U.S. Pontedecimo 1907, per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. e dell'U.S. Pontedecimo 1907 per responsabilità diretta ed oggettiva.
Con atto prot. n. 715/1240 del 29 luglio 2009, notificato ai sensi dell’art. 38 comma 8 lett. c del C.G.S.), il Vice Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare:
Il calciatore CARBONI Alessio, attualmente tesserato per l’USD Pontedecimo 1907 per rispondere della violazione di cui all’art. 1 c. 1 C.G.S. in relazione all’art 8 comma 2 C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, ed all’art. 39 comma 2 delle N.O.I.F, previgente, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consapevolmente sottoscritto e conseguentemente concorso a formare la propria richiesta di tesseramento dell’8.9.2006 per l’U.S. Pontedecimo 1907, contestualmente all’apposizione della firma apocrifa della sig.ra Daniela Baroni da parte del padre. Il sig. ABBATUCCOLO Mario, all'epoca dei fatti di cui al capo a) Vicepresidente con delega di rappresentanza della USD Pontedecimo 1907 ed all’epoca dei fatti di cui al capo b) dirigente con delega di rappresentanza della stessa società, per rispondere:- a) - della violazione di cui all’art. 1 c. 1 C.G.S. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver richiesto, nella telefonata alla sig.ra Daniela Baroni successiva all’incontro dell’aprile 2009, la somma di € 4000,00 per conto dell’USD Pontedecimo1907, come premio di preparazione inerente all’eventuale svincolo del calciatore Daniele Carboni;
- b) - della violazione di cui all’art. 1 c. 1 C.G.S. in relazione all’art. 8 c. 2 C.G.S. vigenti all’epoca dei fatti, ed all’art. 39 c. 2 N.O.I.F., previgente, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver contribuito a formare, anche a titolo di mera colpa ex art. 4 comma 1 C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, la richiesta del calciatore Carboni Alessio, contenente la firma apocrifa della madre, apposta dal signor Salvatore Carboni (allenatore di base deferito alla C.D. del Settore Tecnico);
il signor BOSIO Maurizio, all’epoca dei fatti Presidente dell’USD Pontedecimo 1907, per rispondere della violazione dell’art. 1 c. 1 C.G.S. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consentito che il sig. Geremia Armienti, con qualifica di allenatore di base (deferito alla C.D. del Settore Tecnico), svolgesse attività tecnico dirigenziale, all’interno e nell’interesse dell’USD Pontedecimo 1907; l’USD PONTEDECIMO 1907, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva nelle violazioni ascritte ai suoi tesserati.Fissata la data del dibattimento e regolarmente avvisate le parti, sono presenti alla riunione il legale rappresentante del calciatore Carboni Alessio ed il rappresentante della Procura Federale avv. Marco Stefanini.
Prima dell’inizio dell’esame del presente caso, l’avv. Patrizia Franco ha chiesto ed ottenuto dal Presidente di astenersi dalla discussione spiegandone le ragioni, quindi il sig. Carboni Alessio, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’artt. 23. C.G.S..
In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:
La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il signor Carboni Alessio ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S. (pena base per il sig. Carboni Alessio, squalifica di mesi 1 e giorni 20, diminuita ai sensi dell’art. 23 C.G.S., a pena proposta squalifica di giorni 20);
considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;
visto l’art. 23 c. 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, c. 1 C.G.S., possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23, c. 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta
corretta e le sanzioni indicate risultano congrue:
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale dispone l’applicazione della sanzione della squalifica per giorni venti;
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.
Prima di dar corso alla fase dibattimentale la Commissione Disciplinare esamina un telefax pervenuto alla Segreteria del Comitato e diretto a questo giudicante, con il quale il Signor Mario Abbatuccolo lamenta di aver appena saputo, tramite una telefonata di un conoscente, che in data odierna si sarebbe svolto un procedimento a suo carico. Eccependo di non aver ricevuto la comunicazione della data e dell’ora del dibattito, né alla sua residenza anagrafica né presso la soc. Savona 1907 presso la quale risulta attualmente tesserato, impossibilitato a presentarsi oggi in giudizio, chiede il rinvio della discussione a data da stabilire.
La Commissione Disciplinare, dopo aver accertato, tramite l’apposito servizio delle Poste Italiane, che la raccomandata riportante la data della discussione risulta inviata e recapitata all’indirizzo di Via Fieschi 20/5 Genova nei termini previsti dal C.G.S. e che tale indirizzo è quello espressamente indicato all’inquirente per tutte le comunicazioni inerenti al procedimento, decide di non accogliere la richiesta del signor Mario Abbatuccolo.
Prende la parola il rappresentante della Procura Federale il quale ha sostenuto la colpevolezza dei deferiti ed ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
Abbatuccolo Mario – dirigente USD Pontedecimo: inibizione temporanea per anni uno e mesi sei;Bosio Maurizio – presidente USD Pontedecimo: inibizione temporanea mesi sei;USD Pontedecimo: ammenda € 2000,00Presa visione del carteggio allegato all’atto di deferimento, rilevato che gli illeciti contestati ai deferiti conseguono alla denuncia della madre del calciatore Carboni Alessio circa l’apocrifia della propria firma sul cartellino di vincolo pluriennale del figlio all’epoca minorenne, ritenute provate le accuse mosse dalla Procura Federale ai deferiti, i cui comportamenti, in specie quelli posti in essere dal signor Mario Abbatuccolo, risultano di particolare gravità (vedi, in particolare, la richiesta pecuniaria di € 4000 avanzata alla madre per concedere lo svincolo al calciatore Carboni Alessio, circostanza ben evidenziata nell’atto di deferimento notificatogli dalla Procura Federale) la Commissione Disciplinare non può che accogliere pienamente le richieste sanzionatorie proposte dalla Procura Federale.
Per questi motivi delibera di infliggere al Signor Abbatuccolo Mario l’inibizione temporanea per anni uno e mesi sei, al signor Bosio Maurizio l’inibizione temporanea per mesi sei e condanna l’USD Pontedecimo al pagamento dell’ammenda di € 2000,00 (euro duemila) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva.
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