COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 23/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 69 DEFERIMENTO DISPOSTO
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°26 del 23/12/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
69 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE
A carico sig. BRUSCHI EUGENIO, Presidente A.S.D. Argentana, sig. BUZZONI MARIO, dirigente A.S.D.
Argentana e A.S.D. ARGENTANA – campionato di Eccellenza
Con nota 23.11.2009 n. 2890/248, il Vice Procuratore Federale,
- ha deferito a questa C.D., ai sensi dell’art. 32, comma 4, del C.G.S. le parti sopra intestate, perché rispondano:
- il sig. BRUSCHI EUGENIO, Presidente dell’A.S.D.ARGENTANA,della violazione dell’art.1, comma 1, del C.G.S.,
per aver subordinato lo svincolo di un calciatore minorenne alla dazione, da parte della madre del minore, di un premio di
addestramento dell’importo di € 750; richiesta non conforme ai principi di lealtà e correttezza, valori fondamentali tutelati dal C.G.S.,
sebbene ritirata dallo stesso Bruschi, non appena si è reso conto di una grave irregolarità nel pregresso tesseramento del calc.Matteo
Salani;
- il sig. BUZZONI MARIO, dirigente dell’A.S.D.ARGENTANA, della violazione dell’art. 10, comma 2, del C.G.S.,
anche in relazione all’art. 39, comma 4, ed all’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F., per omesso accertamento in ordine alla regolarità del
tesseramento del calc.Matteo Salani, poiché, nella sua veste di dirigente accompagnatore ufficiale, oltre che preposto
all’adempimento di mansioni inerenti l’attività di segreteria dell’A.S.D. Argentana, non ha rilevato alcuna irregolarità formale riguardo
alla richiesta di tesseramento avanzata dalla società con riferimento al calc.Salani; ha inoltre omesso di accertare che il tesseramento
del calc.Salani fosse andato a buon fine; ed ha infine, in qualità di dirigente accompagnatore della squadra, attestato, sottoscrivendo
le relative distinte di gara, la regolare partecipazione del calc.Salani, ad almeno 4 gare delle 8 in cui il BUZZONI risulta indicato in
distinta come dirigente accompagnatore, nonostante, come detto, non si fosse ancora perfezionata la procedura relativa al
tesseramento del calciatore in questione. Analoga osservazione non si ritiene di formulare nei confronti degli altri accompagnatori
ufficiali che, nell’arco della stagione 2008/2009, si sono alternati sulla panchina dell’A.S.D. ARGENTANA, non avendo gli stessi
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alcuna possibilità , in relazione alla loro posizione personale e nei confronti della società (si tratta infatti di genitori di alcuni calciatori
della squadra), di verificare l’esito della pratica di tesseramento in questione;
- la società A.S.D. ARGENTANA, della violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità
diretta, per l’operato del proprio Presidente, ed oggettiva in relazione alla condotta del sig. Buzzoni, preposto alla segreteria, oltre che
dirigente accompagnatore ufficiale, come si rileva dalle distinte di gara sottoscritte.
Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, il sig. BRUSCHI ha fatto richiesta di audizione.
Il rappresentante della Procura Federale, dott. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo ampia disamina del fatti contestati,
conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la inibizione per mesi 1 per il
sig. BRUSCHI EUGENIO, la inibizione per mesi 3 per il sig. BUZZONI MARIO e con l’ammenda di € 600 per l’A.S.D. ARGENTANA.
La Commissione,
- premesso che il sig. BRUSCHI, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stato tempestivamente invitato, ha
comunicato che, per le avverse condizioni atmosferiche e per le difficoltà della circolazione stradale, non avrebbe potuto presenziare
all’odierno dibattimento;
- letto il deferimento;
- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
- valutato che il comportamento messo in atto dal sig. BRUSCHI integri la violazione dell’art.1, comma 1, così
come quello tenuto dal sig. BUZZONI integri la violazione dell’art. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione all’art. 39, comma 4, ed
all’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F., del C.G.S., con conseguente responsabilità diretta ed oggettiva , ex art. 4, commi 1 e 2, del
C.G.S., della società A.S.D. ARGENTANA ;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere al sig. BRUSCHI EUGENIO, Presidente dell’A.S.D. Argentana, la inibizione per mesi 1,
al sig. BUZZONI MARIO, dirigente dell’A.S.D. Argentana, la inibizione per mesi 2 ed all’A.S.D. ARGENTANA l’ammenda di
€ 400.