COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 23/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 71 RECLAMO PROPOSTO DA S.S.
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°26 del 23/12/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
71 RECLAMO PROPOSTO DA S.S. CASALECCHIO 1921
Avverso squalifica per 4 giornate calc. DANIELE PAOLO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 24 del 10.12.2009
gara CASALECCHIO – S.ANTONIO del 6.12.2009
La società S.S.CASALECCHIO 1921 ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il calc.
DANIELE, dopo aver subito un brutto fallo, rimanendo a terra dolorante, riceveva alcuni calci dall’allenatore della squadra avversaria.
Alcuni giocatori della S.S. Casalecchio 1921 hanno cercato di difendere il loro compagno. Nel parapiglia generale hanno partecipato
anche giocatori della squadra avversaria. L’arbitro interveniva ed espelleva il calc.DANIELE, provvedimento errato in quanto era stato
lui a subire un atto di violenza. Dal comunicato si legge, inoltre, che il calc.DANIELE e l’allenatore avversario sarebbero venuti alle
mani nel recinto spogliatoi, cosa mai avvenuta. Tale area è distante dal campo di gioco ed è quindi impossibile vedere cosa possa
accadere in quel punto. Chiede l’annullamento o, quantomeno la riduzione della sanzione.
La Commissione,
- premesso che la S.S. CASALECCHIO 1921, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata tempestivamente
invitata, non si è presentata all’odierno dibattimento;
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando il referto originario, ha precisato che il calc. DANIELE è
stato espulso perché, dopo un diverbio con un giocatore avversario, aggredito dall’allenatore dell’A.S.D.S.Antonio che lo colpiva con
una ginocchiata al volto, reagiva con un pugno all’indirizzo dell’aggressore, pugno che non sortiva alcun effetto per la distanza che
divideva i due. Aggiungendo che, successivamente, nell’area spogliatoi, i due cercavano di colpirsi, agitando le braccia;
- ritenuto che il comportamento messo in atto dal calc. DANIELE possa essere punito con una sanzione più
contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc. DANIELE PAOLO.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA