COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 23/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 72 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°26 del 23/12/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

72 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. SPADAROLO MARECCHIA

Avverso squalifica per 6 giornate calc. BENABINI FEDERICO

delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 23 del 2.12.2009

gara SPADAROLO MARECCHIA – ATLETICO SAN MAURO del 29.11.2009

Il ricorso di cui all’oggetto non può essere preso in esame perché inoltrato oltre i termini previsti dall’art. 46, comma

4 del C.G.S.(I ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Commissione Disciplinare entro il settimo giorno successivo alla

data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare). La Commissione

conseguentemente dichiara inammissibile il ricorso dell’A.C.D. SPADAROLO MARECCHIA e dispone per l’addebito della tassa,

non versata.

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