COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 23/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°26 del 23/12/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA

73 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. VIRTUS POGGIO BERNI

Avverso squalifica per 4 giornate calc. ROSSI PAOLO

delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 23 del 10.12.2009

gara VIRTUS POGGIO BERNI – OSPEDALETTO CALCIO del 6.12.2009

L’A.S.D. VIRTUS POGGIO BERNI ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che il calc.

ROSSI, che sedeva in panchina, riferendosi ad un fallo commesso da un giocatore avversario, gridava “mano” e l’arbitro lo espelleva.

“Il nostro tesserato, senza protestare, ma chiedendo solo all’arbitro la motivazione del suo allontanamento in modo non offensivo, si è

alzato dalla panchina e nel fare questo ha gettato a terra un pallone che teneva nelle mani. Il pallone dopo aver toccato terra, è

andato a sbattere contro il piede del direttore di gara, il quale era anche a testa bassa, intento ad annotare il provvedimento”. Chiede

una riduzione della sanzione.

La Commissione,

- visti gli atti ufficiali;

- atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc.

ROSSI, che sedeva in panchina, espulso per proteste, dopo l’estrazione del cartellino rosso, da una distanza di circa 1,5/2 metri,

calciava un pallone che aveva fra i piedi, verso la sua direzione, raggiungendolo ad una gamba,

d e l i b e r a

- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc. ROSSI PAOLO

Dispone per l'addebito della tassa, non versata.

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