COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 23/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 75 RECLAMO PROPOSTO D

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°26 del 23/12/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

75 RECLAMO PROPOSTO DA G.S.D. VIANESE CALCIO

Avverso squalifica al 30.6.2011 calc. DIGOUT MATHIEU

delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 20 del 18.11.2009

gara TRICOLORE REGGIANA – VIANESE del 14.11.2009

Il G.S.D. VIANESE CALCIO, del quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento

sostenendo che “a differenza di quanto indicato nel rapporto arbitrale citato dal G.S., il giocatore DIGOUT MATHIEU, al momento

dell’espulsione decretata dal direttore di gara, non ha sferrato alcuno schiaffo nei confronti di questo ultimo, bensì, nell’esecuzione di

un gesto di stizza, ha alzato velocemente un braccio, che nella concitazione del momento si è impigliato nel cordino del fischietto,

facendolo cadere a terra, senza toccare il direttore di gara. Per quanto sopra esposto, e ritenuto che il fatto si possa sicuramente

ascrivere ad un comportamento irriguardoso e minaccioso nei confronti dell’arbitro, che sia in ogni caso da censurare, ma che non si

configuri come una condotta violenta”, chiede una riduzione della sanzione.

La Commissione,

- visti gli atti ufficiali;

- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito

che, mentre stava comunicando il provvedimento di ammonizione per proteste al calc. DIGOUT, questi, avvicinatoglisi, gli rivolgeva

frasi offensive e, dopo l’estrazione del cartellino rosso, sebbene fosse trattenuto da due compagni di squadra, gli indirizzava uno

schiaffo a mano aperta che lo raggiungeva al volto, causandogli fastidio al labbro inferiore e facendo cadere il fischietto che aveva fra

le labbra;

- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le

decisioni assunte in primo grado,

d e l i b e r a

- di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 30.6.2011 del calc. DIGOUT MATHIEU.

Dispone per l'addebito della tassa, non versata.

CALCIO A CINQUE- COPPA ITALIA - Serie C 1

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