COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 13/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°28 del 13/01/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA
79 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CABANA MELDOLA 1976
Avverso squalifica per 3 giornate calc. RUSSOMANDO NICOLA
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 25 del 16.12.2009
gara CABANA MELDOLA – S.PIETRO IN VINCOLI del 13.12.2009
L’.A.S.D. CABANA MELDOLA 1976 ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che “l’arbitro ha erroneamente definito ed addebitato come grave atto di violenza del calc.NICOLA RUSSOMANDO la partecipazione di questo ultimo ad un banale contrasto, posto in essere nei confronti di un calciatore avversario, con il semplice intendimento di conquistare il pallone”. Chiede l’annullamento o, in subordine, la riduzione della sanzione.
La Commissione,
- premesso che l’A.S.D. CABANA MELDOLA 1976, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata tempestivamente invitata, ha inviato un messaggio in cui fa presente l’impossibilità di essere presente all’odierno dibattimento, chiedendo un possibile rinvio della discussione;
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato di avere espulso il calc. RUSSOMANDO perché, dopo aver subito un fallo, colpiva l’avversario con un pugno al volto, infrazione rilevata mentre egli si trovava a circa 1 metro di distanza dai due giocatori,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc. RUSSOMANDO NICOLA.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.