COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 13/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 81 RECLAMO PROPOSTO DA
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°28 del 13/01/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
81 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D RIMINI UNITED MALATESTA
Avverso squalifica per 3 giornate calc. CALABRESE SERGIO, per 4 giornate calc RAGGINI LORENZO, inibizione al 28.2.2010 dir. ZUCCHI TIZIANO, MORELLI ELIO e PASCULLI GIANFRANCO, ammenda di € 100 per responsabilità oggettiva e € 50 per intemperanze sostenitori
delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 23 del 2.12.2009
gara BORGHI – RIMINI UNITED del 29.11.2009
L’A.S.D. RIMINI UNITED MALATESTA, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti segnalando che : 1) il calc. CALABRESE, dopo essere stato scalciato, colpito da una “manata” ed offeso, reagiva verbalmente, senza entrare in contatto con l’avversario e veniva espulso. Lasciava il campo, senza che l’arbitro lo sollecitasse; 2) il calc. RAGGINI, al termine della gara, non ha in alcun modo rivolto frasi offensive all’arbitro. Gli ha solamente chiesto come si chiamava e si è allontanato, senza colpire assolutamente la porta dello spogliatoio, né una né tre volte; 3) i dirigenti ZUCCHI, MORELLI e PASCULLI non hanno assolutamente proferito offese, ingiurie o minacce nei confronti dell’arbitro, né lo hanno circondato per impedirgli di raggiungere lo spogliatoio e, comunque, hanno parlato con l’arbitro in tre distinti momenti; 4) non si comprende perché la società sia stata penalizzata con una ammenda di € 50 per il comportamento dei sostenitori, mentre per la società avversaria nessun provvedimento è stato preso, anche se i sostenitori locali hanno rivolto offese all’arbitro. Chiede l’annullamento della squalifica del calc. RAGGINI, delle inibizioni ai dirigenti e delle ammende, nonché la riduzione della squalifica del calc. CALABRESE.
La Commissione,
- premesso che la parte del ricorso riguardante l’ammenda di € 50 per intemperanze dei sostenitori non viene presa in esame, trattandosi di provvedimento non impugnabile, ai sensi dell’art. 45, comma 3, del C.G.S., parte che conseguentemente viene dichiarata inammissibile;
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che : 1) il calc. CALABRESE veniva espulso per aver rivolto frasi offensive ad un giocatore avversario e lasciava il terreno di gioco molto lentamente; 2) il calc. RAGGINI, a fine gara rivolgeva all’arbitro una frase offensiva e scurrile e, successivamente, quando l’arbitro era già all’interno dello spogliatoio, gli indirizzava una frase offensiva; 3) a fine gara i dir. ZUCCHI, MORELLI e PASCULLI, mentre l’arbitro si avviava verso lo spogliatoio, gli rivolgevano frasi gravemente protestatarie ed irriguardose ed ostruivano il passaggio dell’arbitro stesso, che era costretto a fermarsi. Continuavano, poi, le esternazioni sino a quando il direttore di gara, con l’aiuto di un dirigente locale riusciva a raggiungere lo spogliatoio;
- ritenuto che i comportamenti messi in atto dai calc. CALABRESE e RAGGINI possano essere puniti con sanzioni più contenute e che l’ammenda di € 100 possa essere annullata in quanto, tutti i tesserati che si sono resi colpevoli di comportamenti antiregolamentari sono stati individuati e raggiunti da singoli provvedimenti disciplinari,
d e l i b e r a
- di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc. CALABRESI SERGIO, di ridurre a 3 le giornate di squalifica del calc. RAGGINI LORENZO e di annullare l’ammenda di € 100 a carico dell’A.S.D. RIMINI UNITED MALATESTA, fermi restando gli altri provvedimenti impugnati.
Nulla dispone per la tassa, non versata.