COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 13/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 82 RECLAMO PRO
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°28 del 13/01/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
82 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. F.C. REAL DOVADOLA
Avverso squalifica per 4 giornate calc. CAPPELLETTI FABIO, per 5 giornate calc. FIORINI STEFANO, al 28.2.2010 all. ROFETTI MICHELE, ammenda € 200 con diffida per comportamento tesserati e sostenitori, 1 punto di penalizzazione
delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 24 del 10.12.2009
gara REAL DOVADOLA – PANIGHINA BERTINORO del 6.12.2009
L’A.S.D. REAL DOVADOLA ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti significando che : 1) il calc. CAPPELLETTI ha ripetuto più volte una frase facilmente equivocabile come minacciosa, ma, dopo pochi minuti non vi era più nessuno a contrastare il rientro dell’arbitro; 2) la reazione del calc. FIORINI è stata in parte equivocata. Infatti, nel togliersi la fascia di capitano, non voleva lanciarla verso l’arbitro, ma si è trattato di un gesto incontrollato, avvenuto in presenza di una ingiusta punizione; 3) la sospensione della gara è avvenuta nella sorpresa generale. Gli stessi addetti alla sicurezza non sono stati consultati. L’intervento delle forze dell’ordine è stato richiesto dalla società al solo scopo di assicurare la dovuta tranquillità al direttore di gara, anche se la situazione era pienamente sotto controllo; 4) l’all. ROFETTI è responsabile unicamente di essere entrato sul terreno di gioco ed aver avvicinato l’arbitro, ma gli sono state attribuite frasi pronunciare da altri e nella fattispecie dal calc.Cappelletti che era vicino a lui. Chiede l’annullamento dell’ammenda e della penalizzazione di 1 punto e la riduzione delle squalifiche.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che : 1) il calc. FIORINI, capitano dell’A.S.D.Real Dovadola, mentre l’arbitro gli comunicava il provvedimento della ammonizione, gli indirizzava una frase oltremodo offensiva e scurrile, aggiungendo anche esternazioni blasfeme. Si toglieva la fascia di capitano e la lanciava verso il viso dell’arbitro, che non veniva colpito per un rapido movimento dello stesso; 2) dopo una decisione tecnica, l’all. ROFETTI, entrato sul terreno di gioco, si avvicinava all’arbitro e gli rivolgeva frasi offensive e minacciose; 3) il calc.CAPPELLETTI, nello stesso precedente frangente, dalla panchina entrava sul terreno di gioco, e rivolgeva all’arbitro frasi offensive, ingiuriose e gravemente minacciose; 4) due sostenitori dell’A.S.D. Real Dovadola, dall’esterno della recinzione antistante gli spogliatoi, dall’inizio della gara, rivolgevano all’arbitro frasi offensive e minacciose;
ritenuto che il comportamento messo in atto dall’all.ROFETTI possa essere punito con una sanzione più contenuta, e considerato che, tutti i tesserati che si sono resi colpevoli di comportamenti antiregolamentari sono stati individuati e raggiunti da singoli provvedimenti disciplinari,
d e l i b e r a
- di ridurre al 10.2.2010 la squalifica dell’all. ROFETTI MICHELE, di ridurre ad € 100 l’ammenda a carico dell’A.S.D. REAL DOVADOLA e di annullare la penalizzazione di 1 punto in classifica, fermi restando gli altri provvedimenti impugnati.
Nulla dispone per la tassa, non versata.