COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 03/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale D
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°31 del 03/02/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTI
91 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE
A carico sig. GUGLIELMETTI ERMANNO, Presidente A.S.D. Pontenurese, sigg. GENNARI ALDO e BAROCELLI MAURIZIO, dirigenti A.S.D. Pontenurese e A.S.D. PONTENURESE – campionato I^ categoria
Con nota 29.12.2009 n. 3622/18, il Vice Procuratore Federale,
- ha deferito a questa C.D., ai sensi dell’art. 32, comma 4, del C.G.S. le parti sopra intestate, perché rispondano:
- il sig. GUGLIELMETTI ERMANNO, della violazione di cui agli artt.1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., , per aver omesso di esercitare, nella sua qualità di Presidente dell’A.S.D. Pontenurese, i necessari controlli sui suoi diretti collaboratori e, comunque, non impedito che in calce al modulo di richiesta di tesseramento del calciatore minorenne Ebanelli Alessandro, venisse apposta la firma apocrifa della di lui madre, contravvenendo ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva;
- il sig. GENNARI ALDO, Dirigente dell’A.S.D. Pontenurese, della violazione di cui agli artt.1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere concorso alla sottoscrizione della richiesta di tesseramento del calc. Ebanelli Alessandro, senza l’osservanza delle norme federali, consentendo ed anzi sollecitando l’apposizione in calce alla stessa della firma apocrifa di Pagani Mariangela, madre del predetto calciatore di minore età all’epoca dei fatti;
- il sig. BAROCELLI MAURIZIO, Segretario dell’A.S.D. Pontenurese, della violazione di cui agli artt.1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo indebitamente richiesto al sig.Amabile Marcello la somma di € 1.000, da questi poi effettivamente corrispostagli, per la concessione dello svincolo del cartellino di suo figlio Domenico;
- la società A.S.D. PONTENURESE. per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per le violazioni ascritte al suo Presidente ed ai predetti Dirigenti.
Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, l’A.S.D. PONTENURESE, anche nell’interesse dei sigg.Guglielmetti, Gennari e Barocelli ha inviato memoria difensiva in cui dichiara che l’A.S.D.Pontenurese, il suo Presidente ed i suoi dirigenti non hanno contravvenuto al disposto dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. La Corte di Giustizia Federale “ha giudicato il tesseramento del minore Ebanelli non in contrasto con le norme federali” ed “ha ritenuto perfettamente valido ed efficace il tesseramento del cac.Ebanelli Alessandro” per l’A.S.D.Pontenurese, chiarendo “che è sufficiente a vincolare il calciatore minorenne la firma di uno solo dei genitori esercenti la potestà genitoriale, annullando il provvedimento della Commissione Tesseramenti, che aveva, in precedenza, dichiarato nullo detto tesseramento. “Il Presidente, i dirigenti e chiunque altro abbia operato nell’interesse della società non può essere tacciato di avere mantenuto un comportamento in contrasto con l’art. 1, comma 1, del C.G.S.”. “Ci si dimentica inoltre che l’apocrifia della firma della sig.ra Pagani (madre dell’Ebanelli) non è provata, in quanto non è mai stata accertata con le garanzie di legge che la firma in questione non proviene dalla medesima”. “Nessun dirigente e/o socio e/o persona addetta alla società A.S.D.Pontenurese ha partecipato e/o concorso e/o posto in essere condotte direttamente riferibili all’apposizione della firma che i signori Ebanelli assumono apposta dal sig. Amabile”. “L’A.S.D.Pontenurese o chi per essa non ha mai chiesto somme di denaro a fronte dello svincolo del giocatore, eventuali accrediti di somme debbono intendersi unicamente effettuate a titolo di liberalità. Si respinge pertanto ogni addebito per le ragioni addotte”. Chiede il proscioglimento di tutte le parti deferite.
Il rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMILIANO IOVINO, dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la inibizione per mesi 2 del sig. GUGLIELMETTI ERMANNO, la inibizione per mesi 3 del sig. GENNARI ALDO, l’inibizione per mesi 3 del sig. BAROCELLI MAURIZIO e con l’ammenda di € 2.000 a carico dell’’A.S.D. PONTENURESE.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
- avute presenti le argomentazioni svolte dalle parti deferite;
- ritenuto che in ordine agli addebiti mossi al sig. GUGLIELMETTI ed al sig. GENNARI non debbasi procedere, in considerazione dell’orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia Federale, che si è pronunciata con la nota sentenza nella quale si stabilisce che la richiesta di tesseramento di un calciatore minore rientri negli atti di ordinaria amministrazione, per la quale non è ritenuta necessaria la firma di entrambi i genitori, per cui i comportamenti tenuti dai predetti sigg. GUGLIELMETTI e GENNARI, non configurano ipotesi di violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S.;
- diversamente valutata la posizione del sig. BAROCELLI, relativamente alla condotta tenuta nella pratica relativa al calc. Amabile, per la quale non risulta provata l’asserita liberalità, configurandosi invece come una vera e propria richiesta per la concessione dello svincolo del calciatore, ciò comportando, conseguentemente, la responsabilità oggettiva , ex art. 4, comma 2, del C.G.S., della società A.S.D. PONTENURESE ;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- il non luogo a procedere nei confronti dei sigg. GUGLIELMETTI ERMANNO e GENNARI ALDO, e di infliggere al sig. BAROCELLI MAURIZIO, dirigente dell’A.S.D. Pontenurese, la inibizione per mesi 3 ed all’A.S.D. PONTENURESE l’ammenda di € 1.000.