COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 24/09/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Pr

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 13 del 24/09/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di Peter HANSEN, Vincenzo CATALANI e della Soc. ANGERA CALCIO ASD

per rispondere:

•  Peter Hansen della violazione di cui all’art.5, comma 1 del CGS, con le aggravanti di cui all’art.5, comma 6 lett. b) e d), per avere, nella sua qualità di dirigente responsabile del settore giovanile della Angera Calcio, redatto e sottoscritto due e-mail contenenti pesanti giudizi sull’operato del direttore della gara Cadrezzatese-Angera del 21.02.2009, e più in generale anche sulla classe arbitrale, inviandole agli indirizzi di posta della Segreteria AIA di Varese, della Delegazione Provinciale FIGC di Varese e del Comitato Regionale Lombardia;

•  Vincenzo Catalani della violazione di cui all’art.5, comma 1 del CGS, con le aggravanti di cui all’art.5, comma 6 lett. b) e d), per avere, nella sua qualità di Presidente della Angera Calcio, concordato con il proprio dirigente il contenuto delle e-mail sopra indicate;

•  la Soc. ANGERA CALCIO ASD a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art.4, commi 1 e 2, e art.6, comma 2 del CGS, in relazione alle condotte ascritte al suo Presidente ed al suo Dirigente.

Alla udienza oltre al rappresentante della Procura Federale hanno presenziato i deferiti Peter Hansen e Vincenzo Catalani, il secondo anche in rappresentanza della Società Angera Calcio.

Dopo la relazione del Presidente della Commissione Territoriale, nel corso della quale sono stati esposti gli elementi di responsabilità raccolti nella fase delle indagini, dando altresì lettura delle espressioni contestate contenute negli scritti a firma di Peter Hansen, è stata data la parola allo stesso.

Il deferito ha dichiarato di non ritenere di contenuto offensivo le frasi riportate nelle e-mail, ma semplicemente di avere denunciato agli Organi preposti, senza alcun intendimento di offendere l’arbitro, il comportamento dallo stesso tenuto nel corso della gara, valutandolo del tutto negativo.

Data la parola al Presidente della Società Vincenzo Catalani, questi ha confermato di essere stato informato del contenuto delle e-mail che il suo dirigente intendeva inviare agli Organi Federali e di avere condiviso l’iniziativa poiché, presente alla partita, aveva potuto constatare direttamente il comportamento dell’arbitro, apparso non consono.

Al termine delle dichiarazioni dei deferiti, veniva data la parola al Rappresentante della Procura Federale che porgeva le seguenti conclusioni:

ritenuta la responsabilità di tutti i deferiti in ordine alle violazioni rispettivamente ascritte, infliggersi

a Vincenzo Catalani e Peter Hansen la sanzione di mesi sei di inibizione;

alla Soc. ANGERA CALCIO ASD € 600,00 di ammenda.

Motivi della decisione

I comportamenti addebitati ai deferiti risultano pienamente provati attraverso la documentazione in atti e confermati dalle dichiarazioni rese dagli stessi sia nella fase delle indagini, sia innanzi a questa Commissione. Non sussiste alcun dubbio sulla paternità degli scritti di cui alle contestazioni oggetto del deferimento.

L’esame del Giudicante deve quindi vertere sul contenuto delle e-mail, per operare, ai fini del decidere, la necessaria valutazione in ordine alla natura o alla connotazione dei due scritti contestati.

Ad avviso della Commissione l’intenzione ed il contenuto prevalente degli scritti sono diretti alla denuncia di comportamenti posti in essere dall’arbitro, prima e durante la gara, ritenuti non consoni. La prova che la volontà prevalente dei deferiti fosse quella si una denuncia e non di diffamare, è data dalla circostanza che le e-mail sono state inviate all’interno degli Organi Federali ritenuti preporsi alle valutazioni sulla condotta degli arbitri ed ai conseguenti provvedimenti. Nel casi in ispecie non si è assistito, come spesso avviene, a dichiarazioni rilasciate in presenta di rappresentanti della Stampa o di altri terzi estranei all’Organizzazione Federale. Inoltre non si può ritenere che sia stato attribuito al direttore di gara un comportamento connotato da faziosità; ciò in quanto: in primo luogo la gara è stata vinta dalla squadra della Società deferita per 3 a 1, in secondo luogo negli scritti si sono denunziate decisioni dell’arbitro tecnicamente errate sia a favore che contro entrambe le squadre.

Sostanzialmente le e-mail rilevano e denunciano l’incapacità tecnica dell’arbitro, piuttosto che una sua condotta connotata da parzialità e poca onestà.

Tuttavia nella valutazione complessiva del contenuto degli scritti non può essere sottovalutata la circostanza che la forma utilizzata, oltre ad essere eccessivamente “colorita”, supera i limiti della corretta critica e configura violazione delle norme di cui all’art.5 CGS.

In punto di sanzioni da comminare, le stesse vanno rapportate alla effettiva rilevanza ed al concreto disvalore dei comportamenti tenuti.

Tanto premesso

La Commissione Disciplinare Territoriale

ritenuti tutti i deferiti responsabili delle violazioni agli stessi contestate nell’atto di deferimento

infligge

•  a Peter HANSEN e Vincenzo CATALANI la sanzione di mesi 2 di inibizione;

•  alla Società ANGERA CALCIO ASD la sanzione di € 300,00 di ammenda.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it