COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 01/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Robbio Camp. 2^ Cat. Gir

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 14 del 01/10/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società AS Robbio Camp. 2^ Cat. Gir. V

Gara Bascape’ - Robbio del  13/09/2009

CU n.8 del 17/09/2009 della Delegazione di PAVIA

La Società ROBBIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Paolo LODI per 3 Gare, Fabio ODDO per 2 Gare, lamentando che, diversamente da quanto riportato nella delibera impugnata, il primo si sarebbe limitato a imprecare contro se stesso e non nei confronti dell’arbitro; il secondo non avrebbe proferito alcuna espressione ingiuriosa.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: innanzitutto che, ai sensi dell’art.45, comma 3 Lett. a) del CGS, non sono impugnabili le squalifiche dei calciatori sino a due gare; il reclamo proposto in relazione al calciatore Fabio ODDO, pertanto, è inammissibile, avendo per oggetto una squalifica per due gare. Per quanto riguarda la posizione del LODI, si osserva che, nel referto arbitrale, è chiaramente indicato  che il predetto calciatore ha rivolto espressioni gravemente offensive dell’onore e del decoro non nei confronti di se stesso, bensì contro il direttore di gara. Ciò posto e considerato altresì che la sanzione comminata dal GS appare congrua e proporzionata rispetto al comportamento del LODI così come descritto nel referto arbitrale, si ritiene che la delibera reclamata sia meritevole di conferma integrale.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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