COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 01/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Buguggiate Camp. 2^ Cat.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 14 del 01/10/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società AS Buguggiate Camp. 2^ Cat. Gir. Z

Gara Buguggiate/Ispra del  13/09/2009

CU n.4 del 17/09/2009 della Delegazione di VARESE

La Società BUGUGGIATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Vincenzo VIOLA per 5 Gare e inibito i sig. ri Gianmario URBINI sino al 31.10.2009 e Gianfranco TIBILETTI sino al 04.10.2009, lamentando che i fatti posti a fondamento delle sanzioni irrogate ai propri tesserati si sarebbero svolti in maniera del tutto difforme da quanto indicato dal direttore di gara. La reclamante evidenzia e se ne duole, che le sanzioni sarebbero, comunque, eccessive rispetto a quanto realmente accaduto. La reclamante chiede altresì una pronuncia anche in merito all’inibizione, non reclamata, inflitta al sig. TIBILETTI Gianfranco.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: preliminarmente e pregiudizialmente l’inammissibilità del reclamo avverso l’inibizione del sig. TIBILETTI, ai sensi dell’art.45 3° comma Lett. a). L’inammissibilità del reclamo di conseguenza preclude alla presente Commissione ogni pronuncia a riguardo. In merito al reclamo avverso la squalifica del calciatore VIOLA, tenendo conto della dinamica dei fatti, così come rappresentata nel referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince che il lancio delle chiavi dello spogliatoio in direzione dell’arbitro è stato effettuato da una distanza di 6/7 metri senza che sia stato colpito seppure con l’inequivoco intento di colpire il direttore di gara. Tale condotta, seppure assolutamente riprovevole, tenendo conto degli abituali criteri di valutazione, merita una equa graduazione. Come pure merita una lieve riduzione anche l’inibizione inflitta al sig. URBINI.

Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto

RIDUCE

la squalifica del calciatore VIOLA Vincenzo a 4 GARE e l’inibizione del sig. URBINI Gianmario sino al 20.10.2009m si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

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