COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 08/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Atl.Civate Lecco Camp. 1^ C
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 15 del 08/10/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società Atl.Civate Lecco Camp. 1^ Cat. Gir. C
Gara Civate Lecco/GS San Zeno del 13/09/2009
CU n.12 del 17/09/2009 del CRL
La Società ATL.CIVATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Mattia ISELLA per 4 GARE, lamentando l’eccessività della sanzione, tenuto conto di quanto riportato dai dirigenti della stessa società sul comportamento del calciatore sanzionato.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal referto arbitrale risulta un comportamento del calciatore ISELLA connotato non soltanto da volontà di ingiuriare il direttore di gara, ma anche diretto ad un contatto fisico prolungato ed ingiustificato. Pertanto, la sanzione inflitta dal GS appare congrua e proporzionata alla condotta messa in essere dal calciatore ISELLA.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.