COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 08/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclami in proprio dei Sig.ri MARROCU A
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 15 del 08/10/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclami in proprio dei Sig.ri MARROCU ANDREA e TRIARICO ANTONIO
Gara del 06.07.2009 del Torneo “Memorial Cristiano Tamiazzo” tra le squadre:
REAL MELZO – DREAM TEAM C.U. n.10 della delegazione di LODI del 17.09.2009
Visti i reclami avanzati dal MARROCU Andrea e TRIARICO Antonio, rilevato le connessioni tra i relativi fascicoli determinate dalla unicità del provvedimento del GS relativo alla medesima partita dispone la riunione dei due fascicoli.
La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che il reclamo proposto da Marrocu Andrea è inammissibile, in quanto ai sensi dell’art.43 comma 4 del CGS i reclami debbono essere presentati nel termine perentorio di 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione del CU. Nella specie il CU è stato pubblicato il 17.09.2009, mentre il reclamo è stato inviato da Marrocu in data 25.09.2009 ben oltre il termine previsto dalle norme vigenti.
Il reclamo proposto da Triario Antonio è inammissibile, in quanto, ai sensi dell’art.33 comma 8 del CGS, i reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati dalla prescritta tassa, il versamento della quale deve essere effettuato prima dell’inizio dell’udienza di trattazione, anche mediante addebito sul conto nel caso in cui il reclamante sia una società affiliata. Nel caso di specie il Triarico Antonio ha proposto reclamo in proprio senza provvedere al previsto versamento della tassa.
Tanto premesso e ritenuto, Questa Commissione
DICHIARA
INAMMISSIBILI entrambi i reclami proposti