COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 15/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Tony Quintosole Camp. C

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 16 del 15/10/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società ASD Tony Quintosole Camp. Calcio a 5 Serie D Gir. B

Gara Ippogrifo/Tony Quintosole  23/09/2009

CU n. 14 del 01/10/2009 del CRL

La Società TONY QUINTOSOLE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Marco BORELLI per 4 GARE, e inibito il dirigente Gianluca CAMBIERI sino al 28.10.2009, lamentando che la sanzione inflitta al calciatore e al dirigente sarebbero eccessive rispetto ai fatti compiuti.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: l’atteggiamento del calciatore è stato gravemente ingiurioso nei confronti dell’arbitro, ma non si sono verificati episodi di violenza. La sanzione, dunque, secondo gli abituali criteri adottati deve essere ridotta.

Deve invece essere confermata la sanzione a carico del dirigente che appare proporzionata alla gravità degli insulti dallo stesso proferiti.

Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto

RIDUCE

La squalifica del calciatore Marco BORELLI a 3 GARE e conferma per il resto l’impugnata delibera, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

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