COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 15/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del P

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 16 del 15/10/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di MANCUSO Pasquale, Presidente della SS PRO LISSONE CALCIO, POZZI Roberto, Dirigente della SS PRO LISSONE CALCIO, LO GROSSO Roberto, Presidente della ASD FIAMMAMONZA, della SS PRO LISSONE CALCIO e della ASD FIAMMAMONZA

per rispondere:

• i primi due, nelle rispettive qualità, della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS in relazione a quanto previsto dal CU n. 1 della LND e dall’art. 38 delle NOIF, per avere il primo consentito di operare come allenatore al sig. Pozzi Roberto, malgrado lo stesso non ne avesse titolo, ed il secondo per aver assunto, sia pure temporaneamente, la guida della Soc. Pro Lissone, cat. Juniores, pur non essendo abilitato;

• il terzo della violazione di cui all’art.1, comma 1 del CGS in relazione a quanto previsto dagli artt. 37 comma 1 e 38 comma 4 delle NOIF, per aver consentito il tesseramento di Dissoni Claudio nonostante questi fosse già vincolato con la Soc. Pro Lissone;

• la quarta e la quinta, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 2 del CGS per le violazioni ascritte ai propri presidenti, dirigente ed allenatore.

Alla udienza avanti questa Commissione, oltre al rappresentante della Procura Federale, hanno presenziato i deferiti Mancuso Pasquale, Presidente della Pro Lissone Calcio al momento dei fatti contestati ed attualmente non più tesserato presso la FIGC, Pozzi Roberto dirigente della Pro Lissone Calcio, delegato per la rappresentanza della Società di appartenenza. Nessuno si è presentato per la Soc. Fiammamonza, che ha inviato giustificazione dell’assenza.

Dopo la relazione del Presidente della Commissione sulle contestazioni e sugli elementi documentali contenuto nel fascicolo del deferimento, è stata data la parola ai deferiti, i quali hanno rilasciato dichiarazione del seguente tenore.

Il sig. Mancuso Pasquale, dopo avere ribadito di avere dato le dimissioni da presidente delle Pro Lissone e di non essere più tesserato presso la FIGC, ha dichiarato di non essere stato a conoscenza, come tutti gli altri della Società, del tesseramento del Dissoni con la Soc. Fiammamonza. Ha aggiunto che l’utilizzo del dirigente Pozzi Roberto in qualità di sostituto allenatore era stata una scelta determinata dalla situazione finanziaria della Società, la quale, dopo le dimissioni dell’allenatore titolare, ha preferito una soluzione interna per coprire transitoriamente tale ruolo.

Il sig. Pozzi Roberto ha confermato quanto riferito dal Mancuso ed ha precisato che i comportamenti e le scelte societarie non avevano intento doloso, ma determinati da evidente esigenze societarie.

A questo punto del procedimento i deferiti Mancuso e Pozzi, quest’ ultimo anche in rappresentanza della Società di appartenenza, hanno richiesto di procedere ai sensi dell’art. 23 CGS; il Rappresentante della Procura Federale ha espresso il consenso alla richiesta di applicazione della pena nelle seguenti misure:

• per Mancuso Pasquale mesi 2 e giorni 20 di inibizione, da scontarsi in caso di nuovo tesseramento;

• per Pozzi Roberto mesi 1 e giorni 10 di inibizione;

• per la Società SS PRO LISSONE CALCIO Euro 300,00 di ammenda;

per tute le sanzioni concordate si è tenuto conto della riduzione di pena prevista dall’art. 23 del CGS.

Il Rappresentante della Procura Federale in relazione alla posizione degli altri deferiti, ritenuta la responsabilità in ordine alle violazioni agli stessi ascritte, ha avanzato le seguenti richieste:

1. per Lo Grosso Roberto mesi 2 di inibizione;

2. per la ASD FIAMMAMONZA Euro 500,00 di ammenda.

Motivi della decisione

I comportamenti rispettivamente addebitati ai deferiti risultano pienamente provati attraverso la documentazione in atti e le parziali ammissioni da parte degli stessi, pertanto non può trovare luogo nel caso in specie un provvedimento di proscioglimento.

Tanto premesso

La Commissione Disciplinare Territoriale

• preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dai deferiti, in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale;

• ritenute accoglibili le sanzioni concordate tra le parti in considerazione della entità e rilevanza dei comportamenti contestati;

applica

1. a Mancuso Pasquale la sanzione si mesi 2 e giorni 20 di inibizione, da scontarsi in caso di nuovo tesseramento;

2. a Pozzi Roberto la sanzione di mesi 1 e giorni 10 di inibizione;

3. alla Società SS PRO LISSONE CALCIO la sanzione di Euro 300,00 di ammenda.

Ritenuta la responsabilità di Lo Grasso Roberto e della ASD FIAMMAMONZA in ordine alle violazioni loro rispettivamente ascritte, valutata la rilevanza ed entità delle condotte illecite poste in essere

Infligge

• a Lo Grosso Roberto la sanzione di mesi 2 di inibizione;

• alla ASD FIAMMAMONZA la sanzione di Euro 400,00 di ammenda.

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