COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 15/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Magenta Camp. Eccell
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 16 del 15/10/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società AC Magenta Camp. Eccellenza Gir. A
Gara Saronno Calcio/Magenta del 27/09/2009
CU n. 14 del 01/10/2009 del CRL
La Società MAGENTA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Giuseppe GRECO per 4 GARE, chiedendo una riduzione della squalifica inflitta dal GS al proprio tesserato.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal referto arbitrale risulta che il calciatore sanzionato, allontanato dal terreno di gioco per aver colpito con un calcio un avversario, prima di uscire dal campo ingiuriava ripetutamente il direttore di gara. Le ingiurie proseguivano per circa cinque minuti durante i quali il GRECO seguiva l’arbitro sino all’ingresso del tunnel negli spogliatoi.
Pertanto, visto il comportamento tenuto dal calciatore sanzionato e le ingiurie dallo stesso rivolte al direttore di gara la sanzione inflittagli dal GS merita di essere ampiamente confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.