COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 15/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Polisp.Alpina Camp. 2^ Cat.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 16 del 15/10/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società Polisp.Alpina Camp. 2^ Cat. Gir. N
Gara Polisp.Alpina/Terranova del 27/09/2009
CU n. 12 del 01/10/2009 della Delegazione di LODI
La Società POLISP.ALPINA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Marco MAFFEZZONI sino al 30/11/2009, lamentando che il calciatore ha sputato verso il pubblico che lo insultava pesantemente, ma che non colpiva alcun tifoso in quanto si trovava ad una distanza di cinque metri.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: l’arbitro sentito a chiarimenti da Questa Commissione ha precisato che il MAFFEZZONI si trovava ad una distanza di 4-5 metri quando ha sputato in direzione del pubblico, affermando altresì, di aver visto solamente partire lo sputo.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
La squalifica del calciatore Marco MAFFEZZONI a tutto il 15.11.2009.
Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.