COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 15/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Monza-Brianza Camp. Alli

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 16 del 15/10/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società AC Monza-Brianza Camp. Alliev. Profess. Gir. A

Gara AC. Monza-Brianza/Carpenedolo del  20/09/2009

CU n. 14 del 01/10/2009 del CRL

La Società AC. MONZA-BRIANZA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, lamentando che il CU n. 13 con il quale è stato introdotto l’obbligo di effettuare due sostituzioni al termine del primo tempo sarebbe successivo alla disputa della gara.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo è fondato. Il CU in parola è stato pubblicato in data 24.09.2009, mentre la gara risale al giorno 20.09.2009 e dunque non poteva essere applicato in modo retroattivo.

Tanto premesso e ritenuto in accoglimento del reclamo proposto Questa Commissione

RIPRISTINA

Il risultato conseguito sul campo e cioè: MONZA-BRIANZA/CARPENEDOLO 2-0.

Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

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