COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 22/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Quinto Romano Camp. 2^ C
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 17 del 22/10/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società US Quinto Romano Camp. 2^ Cat. Gir. S
Gara Barbaiana/Quinto Romano del 04/10/2009
CU n. 13 del 08/10/2009 della Delegazione di MILANO
La Società QUINTO ROMANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Gabriele CATAPANO per 5 GARE, lamentando che diversamente da quanto riportato nella delibera impugnata, il calciatore non avrebbe tirato il pallone contro un dirigente della squadra avversaria e che, pertanto, la decisione assunta dal GS sarebbe errata.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: la ricostruzione dei fatti svolta dalla reclamante è priva di qualsiasi valenza probatoria, trattandosi di mese allegazioni diparte certamente non idonee a confutare il referto arbitrale, dal quale emerge che il CATAPANO, nel corso della gara, dopo essere stato espulso per aver commesso un fallo violento in danno di avversario, ha dapprima rivolo nei confronti di altri giocatori espressioni ingiuriose, per poi colpire un dirigente con una pallonata.
Ciò posto, si ritiene che la sanzione inflitta dal GS sia del tutto congrue e proporzionata rispetto alla condotta del CATAPANO così come descritta nel referto del direttore di gara.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.