COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 22/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Siziano Lanterna Camp.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 17 del 22/10/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società ASD Siziano Lanterna Camp. 2^ Cat. Gir. V - Gara Siziano Lanterna/AS Magherno del  27/09/2009

La Società ASD SIZIANO LANTERNA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha deliberato:

• di comminare alle Società ASD SIZIANO LANTERNA sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l’ammenda di Euro 100,00;

• di squalificare per 5 gare il calciatore Roberti Paolo e per 3 gare i calciatori Bossoli Stefano, Del Vecchio Pasquale Michel, Migliavacca Luca e Soffientini Giuseppe.

Comunicato n.10 di Pavia del 01.10.2009.

La Società ASD SIZIANO LANTERNA chiede con il reclamo che vengano annullate tutte le sanzioni inflitte dal GS, assumendo sostanzialmente che il direttore di gara ha descritto nel suo referto fatti creati esclusivamente dalla sua fantasia, ma mai accaduti e, di conseguenza, sostiene che non vi era alcun motivo per non portare a termine la partita di cui chiede la ripetizione.

La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini del CGS, sentita la reclamante, rileva:

Durante l’audizione i rappresentanti della Società reclamante hanno ribadito totalmente quanto riportato nel reclamo.

Trascurando le particolari modalità espressive utilizzate, la reclamante ricostruisce quanto successo in campo in maniera del tutto difforme da quanto descritto dall’arbitro nel suo referto, negando che si siano verificati gli scontri tra i calciatori, episodi che hanno portato alle molteplici espulsioni, in numero tale da no potere proseguire la gara.

Di fronte alle due diverse versioni, questa Commissione non può che privilegiare quanto riportato dal direttore di gara, fonte primaria di prova, ciò anche in considerazione della circostanza che il rapporto arbitrale è steso correttamente, con descrizione precisa ed articolata degli episodi occorsi sul terreno di gioco.

A riguardo delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, le stesse appaiono del tutto adeguate ai comportamenti ed alle condotte tenute dai calciatori in campo.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.

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