COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 22/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società FC Vedanese Camp. 3^ Cat. G
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 17 del 22/10/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società FC Vedanese Camp. 3^ Cat. Gir. B
Gara AS Varano/FC Vedanese del 27/09/2009
CU n. 6 del 01/10/2009 della Delegazione di VARESE
La Società VEDANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il dirigente Marcello BINAGHI sino al 31/12/2009, lamentando che i fatti addebitati a carico del proprio tesserato, come esposti nel referto arbitrale, si sarebbero svolti diversamente.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo offre una versione di quanto accaduto tale da esonerare da responsabilità l’allenatore che non avrebbe schiaffeggiato un giocatore avversario, il simulando, avrebbe tratto in inganno l’arbitro che non avrebbe assistito direttamente al fatto.
Viene ammesso che vi sia stata una spinta e che il calciatore, a seguito di questa sia caduto.
Il referto arbitrale sul punto è preciso e non presenta adito a contestazioni di sorta. Peraltro, pur considerando la gravità del fatto, la sanzione inflitta al dirigente, appare, a Questa Commissione, eccessiva rispetto ai criteri usualmente adottati per casi analoghi.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
L’inibizione del sig. Marcello BINAGHI a tutto il 15.11.2009, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.