COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 22/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Base 96 Seveso Categoria

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 17 del 22/10/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società AC Base 96 Seveso Categoria A.R. Gir. B

Gara Mariano Calcio/AC Base 96 Seveso del 27/09/2009

La Società AC BASE 96 SEVESO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha deliberato:

• di squalificare per 4 gare il calciatore Tallarita Luca Rosario e per 3 gare i calciatori Borghi Matteo, Magri Dario e Parenti Davide.

Comunicato n. 14 del CRL del 01.10.2009

La Società AC BASE 96 SEVESO chiede con il reclamo una rivalutazione delle sanzioni inflitte dal GS per adeguarle alla entità dei comportamenti contestati ai propri calciatori.

La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini del CGS, sentita la reclamante e l’arbitro a chiarimenti, rileva:

Durante l’audizione i rappresentanti della Società reclamante hanno confermato il contenuto del reclamo, ribadendo che l’espressione attribuita al calciatore Tallarita nel referto arbitrale, del tipo “brutto negro”, non era assolutamente rivolta ad alcun appartenente alla Società avversaria, ma scherzosamente al compagno di squadra Ungaro Alessandro. Infatti anche durante gli allenamenti i ragazzi amichevolmente rivolgono espressioni del genere all’Ungaro, che è di carnagione scura seppure “italianissimo”.

Quanto affermato dalla reclamante appare plausibile, soprattutto perché, come confermato dal direttore di gara a questa Commissione, né tra gli avversari, né più in generale in campo o fuori del terreno di gioco era presente una persona di colore.

D’altronde l’espressione in contestazione è stata pronunziata dal calciatore della reclamante in occasione della rete realizzata proprio dal calciatore Ungaro, nell’esultanza correndo nei presso della panchina avversaria.

La condotta, seppure censurabile, non appare avere sostanzialmente carattere discriminatorio a sfondo razziale, proprio in ragione della determinante circostanza costituita dalla mancata presenza di qualsiasi persona “di colore” alla quale l’espressione poteva essere indirizzata. Pertanto il comportamento tenuto dal giocatore Tallarita può essere giudicato con minore severità.

Quanto alle sanzioni inflitte agli altri calciatori dal Giudice Sportivo, le stesse appaiono del tutto adeguate ai comportamenti ed alle condotte tenute rispettivamente in campo.

Tanto premesso e ritenuto

RIDUCE

A due gare la squalifica inflitta al calciatore Tallarita Luca Rosario, conferma nel resto.

Si dispone l’accredito della relativa tassa alla reclamante.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it