COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 22/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Cantello Calcio Camp
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 17 del 22/10/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società AC Cantello Calcio Camp. All. Prov. Gir. A - Gara Azzurra Locate/Cantello Calcio 27/09/2009
CU n. 7 del 08/10/2009 della Delegazione di VARESE
La Società CANTELLO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l’ammenda di Euro 150,00=, lamentando che, diversamente da quanto riportato nella delibera impugnata, i sig.ri Franco CAPRINO, Vincenzo CAIAZZA e Luigi CENTORRINO, essendo stati inseriti nella Tessera Impersonale n.012128, sarebbero stati in posizione regolare.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: preliminarmente che, ai sensi dell’art.33, 5° comma del CGS, nei casi in cui il gravame verta su circostanze che possono modificare il risultato della gara, il reclamo deve essere inviato in copia anche alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente a norma dell’art.38 del CGS, e che la inosservanza di detta formalità costituisce motivo di inammissibilità del reclamo stesso. Ciò posto e considerato che la reclamante non ha provato di aver inviato copia dell’impugnazione alla società AZZURRA LOCATE, Questa Commissione dichiara l’inammissibilità del reclamo limitatamente alla parte in cui è stata chiesta la riforma della sanzione della perdita della gara per 0-3.
Per quanto riguarda, invece, il reclamo avverso l’ammenda la CD osserva che le “Tessere Impersonali” debbono essere compilate con l’inserimento dei nominativi di persone già tesserate, mentre, nella fattispecie, è stato accertato che i sig.ri CAPRINO, CAIAZZA e CENTORRINO non sono stati tesserati dall’AC CANTELLO CALCIO per la stagione in corso.
Si ritiene, pertanto, del tutto corretta e meritevole di conferma la decisione assunta dal GS
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.