COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 29/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Olimpic Calcio Cernusco

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 18 del 29/10/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società Olimpic Calcio Cernusco Camp. 2^ Cat. Gir. U- Gara Olimpic Calcio Cernusco/AC Cavenago del  04/10/2009

CU n. 08 del 04/10/2009 della delegazione di MONZA

La Società Olimpic Calcio Cernusco ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha deliberato di squalificare sino al 31.03.2010 il calciatore Sibillano Francesco e di comminare € 150,00 di ammenda alla Società.

La Società Olimpic Calcio Cernusco con il reclamo lamenta l’eccessività delle sanzioni inflitte dal GS, ciò in quanto il calciatore non avrebbe posto in essere le condotte attribuitegli nel referto arbitrale ed i propri pochi sostenitori presenti alla gara non avrebbero pronunziato frasi ingiuriose nei confronti dell’arbitro.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.38 del CGS, sentita la reclamante, rileva: a differenza di quanto sostenuto dalla reclamante, che esclude che il proprio calciatore abbia tenuto condotte sanzionabili, nel suo referto, fonte privilegiata di prova, il direttore di gara descrive con sintetica precisione il comportamento tenuto dal giocatore Sibillano Francesco, il quale al 49° del 2° tempo ha pronunziato frasi offensive e minacciose nei suoi confronti, spintonandolo, nel contempo, con le mani sullo sterno e ripetendo le frasi di cui sopra a fine partita.

Le condotte del calciatore, così come riferite dal direttore di gara, sono assolutamente censurabili, anche per la loro reiterazione; tuttavia non essendo connotate da effettiva violenza, secondo i criteri valutativi di Questa Commissione, le stesse possono meritare un trattamento sanzionatorio leggermente mitigato.

In relazione all’ammenda inflitta dal GS la stessa appare del tutto adeguata al comportamento tenuto dai sostenitori della reclamante, così come riportato nel referto arbitrale.

Tanto premesso e ritenuto

RIDUCE

La squalifica inflitta al calciatore Sibillano Francesco fino al 30.01.2010, tenuto conto della sosta invernale del campionato, conferma nel resto.

Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.

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