COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 29/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Darfo Boario Camp.All.Re

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 18 del 29/10/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società US Darfo Boario Camp.All.Reg. Gir. D

Gara del 04.10.2009 tra Darfo Boario/Gandinese

C.U. n.15 del CRL datato 08.10.2009

La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che i reclami proposti avverso le decisioni del GS devono essere presentati alla Commissione Disciplinare nel termine perentorio di 7 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art.46 comma 4 del CGS) che il provvedimento del GS oggetto del reclamo è stato pubblicato sul CU n.15 datato 08.10.2009 del CRL e che il reclamo come si evince dalla sua data di spedizione 19.10.2009 e cioè oltre il termine previsto dalle vigenti norme Federali.

Tanto premesso e ritenuto,

DICHIARA

INAMMISSIBILI il reclamo come sopra proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it