COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 29/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Quinto Romano Camp. Juni
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 18 del 29/10/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società US Quinto Romano Camp. Juniores Provinciale Gir. E
Gara USOB/QUINTO ROMANO del 10.10.2009
CU n. 14 del 15/10/2009 della Delegazione di MILANO
La Società QUINTO ROMANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il massaggiatore sig. Antonio DI SOCCIO sino al 26.11.2009, chiedendo una riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, letti gli atti rileva: come chiaramente riportato e descritto nel referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, il DI SOCCIO dopo essere entrato sul campo per prestare le cure ad un calciatore infortunato, si rivolgeva al direttore di gara in modo offensivo e per tale motivo veniva allontanato.
Alla notifica del provvedimento disciplinare il DI SOCCIO ritardava volontariamente l’uscita dal terreno di gioco reiterando il comportamento gravemente offensivo nei confronti dell’arbitro. Al termine della gara, mentre il direttore di gara provvedeva alla consegna dei documenti nel recinto spogliatoi veniva avvicinato dal DI SOCCIO che proferiva nuovamente frasi gravemente offensive e minacciose.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, visto il comportamento tenuto dal DI SOCCIO la sanzione comminatagli dal GS appare congrua e meritevole di conferma.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.