COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 29/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Paderno Dugnano Cam
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 18 del 29/10/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società ASD Paderno Dugnano Camp. Juniores Provinciale Gir. D
Gara Varedo/Paderno Dugnano del 03.10.2009
CU n. 09 del 15/10/2009 della Delegazione di MONZA
La Società PADERNO DUGNANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha comminato la sanzione della perdita della gara per 0-3, per aver fatto partecipare sette giocatori fuori quota,lamentando che: la reclamante ponendo atto una confusione della disciplina in materia, confonde ed assimila le limitazioni relative ai calciatori fuori quota, da intendersi maggiori di età a quelli per i quali è deputato un campionato, con le imposizioni inerenti i calciatori giovani, da intendersi minori di età rispetto a quelli per i quali è previsto un campionato.
Le prime norme (redatte ai fuori quota) si limitano a vietare l’impiego, oltre un determinato numero, di calciatori maggiori di età e le seconde (relative all’impiego di giocatori più giovani) impongono un numero di calciatori che devono costantemente prendere parte alla gara.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: che la reclamante è caduta in errore nella corretta individuazione delle norme da applicarsi alla fattispecie in esame confondendo la disciplina che limita l’utilizzo dei fuori quota con quella che impone l’impiego di calciatori giovani. Nel concreto è pacifico che nella gara abbia utilizzato sette calciatori fuori quota, cioè nati prima dell’1.1.1991.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.