COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 05/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Buguggiate Camp. 2^ Cat.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 19 del 05/11/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società AS Buguggiate Camp. 2^ Cat. Gir. Z
Gara Buguggiate/Ternatese Calcio del 27.09.2009
CU n. 09 del 22/10/2009 della Delegazione di VARESE
La Società BUGUGGIATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha comminato le seguenti sanzioni: perdita della gara per 0-3; ammenda di Euro 150,00; inibizione del dirigente accompagnatore sig. Alessandro MONTI sino al 20.11.2009 e squalificato il calciatore Matteo LOENARDI per 3 GARE, lamentando che diversamente da quanto riportato nella delibera del GS, il calciatore Matteo LEONARDI sarebbe stato tesserato per l’AS BUGUGGIATE al momento della gara in oggetto, pertanto la sua partecipazione alla gara medesima era regolamentare.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, rileva: gli accertamenti eseguiti presso l’ufficio Tesseramenti hanno confermato che il sig. Matteo LEONARDI, al momento della partita in oggetto, non risultava tesserato per l’AS BUGUGGIATE, bensì per la squadra avversaria TERNATESE CALCIO. Il calciatore LEONARDI, dunque, non aveva titolo per partecipare alla gara in esame per la società reclamante.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.