COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 05/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS Superga Coppa Lombar
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 19 del 05/11/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società GS Superga Coppa Lombardia 3^ Cat.
Gara Bronese/Superga del 01/10/2009
CU n. 15 del 08/10/2009 del CRL
La Società SUPERGA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Gabriele GRANO sino al 04/09/2011, lamentando che la sanzione comminata appare sproporzionata rispetto alla gravità del fatto commesso dal calciatore.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, concessa udienza al reclamante, sentito l’arbitro a chiarimenti, rileva: a seguito dell’espulsione comminata a suo carico, il calciatore GRANO aveva una reazione, definita istintiva nello stesso rapporto del direttore di gara, che lo portava ad attuare un comportamento gravemente irriguardoso oltre che violento nei confronti dell’arbitro. Tale comportamento consisteva in ingiurie ed in una spinta a due mani tale da far barcollare l’arbitro, senza provocarne la caduta. Detto episodio rimaneva isolato tant’è che il direttore di gara poteva, avendo sospeso la gara, far ritorno negli spogliatoi senza riportare danni. A tale proposito, sentito l’interessato, si è appreso che durante l’episodio incriminato, l’arbitro aveva in bocca il fischietto e detta circostanza può aver causato il leggero taglio al labbro inferiore.
Questa Commissione valutato nella sua interezza lo svolgersi dei fatti, ritiene che il comportamento del calciatore sanzionato sia senz’altro da censurare, ma in maniera ridotta rispetto a quanto stimato dal GS in ragione della lievità delle conseguenze nella persona del direttore di gara.
Per tale motivo riduce la sanzione al calciatore Gabriele GRANO.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
La squalifica del calciatore GABRIELE GRANO a tutto il 30/08/2010, si dispone l’accredito della relativa tassa versata.