COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 12/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Triestina Camp. 2^ C
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 20 del 12/11/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società US Triestina Camp. 2^ Cat. Gir. R
Gara Triestina/Acc.San Leonardo del 25.10.2009
CU n. 16 del 29/10/2009 della Delegazione di MILANO
La Società TRIESTINA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Alessandro CASCELLA per 6 GARE, chiedendo una riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, letti gli atti es esaminato il referto arbitrale, rileva che il calciatore Alessandro CASCELLA, capitano della società reclamante, dopo essere stato ammonito per un fallo di gioco si rivolgeva in modo gravemente offensivo nei confronti del direttore di gara e per tale motivo veniva espulso.
Alla notifica del provvedimento disciplinare lo stesso CASCELLA colpiva con una manata il cartellino rosso facendolo cadere a terra e, prima di uscire dal terreno di gioco, reiterava le offese nei confronti dell’arbitro.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto anche della qualifica di capitano rivestita dal calciatore sanzionato, la squalifica comminatagli dal GS appare congrua e meritevole di conferma.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.