COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 12/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Agrisport Categoria J.P

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 20 del 12/11/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società ASD Agrisport Categoria J.P. Gir. B

Gara Vimodronese/Agrisport del  17/10/2009

CU n. 15 del 22/10/2009 della delegazione di MILANO

La Società ASD AGRISPORT ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha deliberato di squalificare il calciatore DI CRISTO MICHELE fino al 24.04.2010.

La Società ASD AGRISPORT chiede con il reclamo una rivalutazione della sanzione inflitta dal GS per adeguarla alla entità del comportamento contestato al proprio calciatore.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art.38 del CGS, sentita la reclamante, rileva:

durante l’audizione il rappresentante della Società ha insistito sulla richiesta di una riduzione della squalifica commianta al calciatore Di Cristo Michele, sostenendo la minore gravità della condotta tenuta dal proprio giocatore rispetto a quella riferita dal direttore di gara nel suo referto e valutata dal GS.

Nel suo rapporto l’arbitro riporta con sintetica chiarezza la condotta tenuta dal calciatore Di Cristo Michele, comportamento certamente censurabile, in quanto contrario alle regole federali.

In quanto alla quantificazione della sanzione, secondo i criteri adottati da questa Commissione, la stessa può trovare una riduzione, anche in considerazione della contestualità delle azioni contestate al calciatore.

Tanto premesso e ritenuto,

RIDUCE

La squalifica inflitta al calciatore Di Cristo Michele fino al 12.02.2010. Si dispone l’accredito della relativa tassa alla reclamante.

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