COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 12/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società SS VIZZOLA TICINO Camp. All

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 20 del 12/11/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società SS VIZZOLA TICINO Camp. All. Prov. Gir. A - Gara SS Vizzola Ticino/San Vittore Olona del 29/09/2009

C.U. n.10 del 24/09/2009 della Delegazione di Legnano

La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che i reclami proposti avverso le decisioni del GS devono essere presentati alla Commissione Disciplinare nel termine perentorio di 7 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art.46 comma 4 del CGS) che il provvedimento del GS oggetto del reclamo è stato pubblicato sul CU n.10 (Dieci) datato 24/09/2009 della Delegazione di LEGNANO e che il reclamo come si evince dalla sua data di spedizione 30/10/2009 e cioè oltre il termine previsto dalle vigenti norme Federali.

Tanto premesso e ritenuto

DICHIARA

INAMMISSIBILE il reclamo come sopra proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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