COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 12/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società FC Monguzzo Camp. All.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 20 del 12/11/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società FC Monguzzo Camp. All. Prov. Gir. G

Gara Castello V./Monguzzo Calcio del 18/10/2009

C.U. n.18 del 29/10/2009 della Delegazione di Como

La Società MONGUZZO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il dirigente sig. Maurizio RAMELLA sino al 01.01.2010 e comminato l’ammenda di Euro 30,00 alla società, chiede l’annullamento delle sanzioni inflitte.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, che, a prescindere dalla fondatezza o meno del ricorso, si deve rilevare l’inammissibilità dello stesso come cita l’art.19 comma 2 punto a, del CGS. Infatti la società reclamante ha proposto reclamo sottoscritto da un dirigente tesserato instati di inibizione.

Tanto premesso e ritenuto

DICHIARA

INAMMISSIBILE il reclamo proposto dalla società FC MONGUZZO CALCIO e dispone l’addebito della relativa tassa.

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