COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 12/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società CS UNIVERSAL SOLARO Camp. G
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 20 del 12/11/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società CS UNIVERSAL SOLARO Camp. Giov.mi PR. Gir. D - Gara Amor Sportiva/Universal Solaro del 18/10/2009 - CU n. 14 del 22/10/2009 della delegazione di LEGNANO
La Società UNIVERSAL SOLARO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il tecnico sig. Riccardo RIELLO sino al 14.12.2009, lamentando che la sanzione comminata appare sproporzionata e non ci sarebbe stato alcun contatto tra arbitro e tesserato.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminati i motivi del reclamo, non si ravvisano esposte ragioni sostanziali, bensì una diversa ricostruzione dell’accaduto.
Il referto arbitrale costituisce fonte primaria e privilegiata di prova: tale atto assume, senza che la circostanza possa essere posta in dubbio, che l’allenatore della ricorrente abbia trattenuto per un braccio l’arbitro, prima di protestare per le decisioni tecniche adottate. La sanzione inflitta dal GS appare congrua, in relazione ai fatti riportati e conforme ai criteri di valutazione seguiti da Questa Commissione per fattispecie analoghe.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.