COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 19/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Somaglia “COPPA LODI”

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 21 del 19/11/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società US Somaglia “COPPA LODI”

Gara Somaglia/Orat.Senna del  28.10.2009

CU n. 17 del 29/10/2009 della Delegazione di LODI

La società SOMAGLIA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore FACCHINI Andrea sino al 31.12.2009, lamentando che la squalifica sarebbe eccessiva in quanto il calciatore ha colpito l’avversario, comunque, nel corso di azione di gioco e che dopo il provvedimento di espulsione si sarebbe rivolto unicamente al calciatore avversario. Chiede, pertanto, una riduzione di pena.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si osserva che il calciatore FACCINI al 15’ del 2° Tempo è stato espulso per un fallo di reazione e dopo il provvedimento sanzionatorio si rivolgeva in maniera offensiva e irriguardosa nei confronti del calciatore avversario e allontanandosi apostrofava in maniera volgare il direttore di gara. In considerazione degli abituali criteri di valutazione della Presente Commissione appare, comunque, equo graduare la sanzione uniformandola a quanto disposto in casi analoghi.

Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto

RIDUCE

La squalifica del calciatore FACCHINI ANDREA a 4 GARE effettive, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

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